Ultima ora
Via i vincoli normativi e fiscali che frenano la cassa
I punti critici del decreto Turco denunciati del presidente Stella
Il Convegno del 22 luglio è stata l’occasione per evidenziare due criticità: una legata ai vincoli di spesa e una di tipo fiscale, riguardante distorsioni e disparità di trattata mento rispetto ai Fondi sanitari integrativi del SSN.
Le ha sintetizzate nella sua relazione il Presidente di Cadiprof Gaetano Stella, alla presenza del Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, chiedendo al riguardo un intervento normativo.
Il tavolo del convegno Cadiprof del 22 luglio
Vincoli di spesa
Il decreto Turco del 31 marzo 2008 richiede per le Casse due vincoli: che una quota del 20% della spesa per prestazioni sia vincolata a precise finalità, con l’obiettivo di garantire prestazioni socio sanitarie (tra cui le cure ai non autosufficienti) e quelle odontoiatriche non assicurate nei LEA, e che le Casse debbano iscriversi all’anagrafe dei fondi sanitari.
Pur condividendo le finalità, è necessario tenere presente la particolare composizione della platea dei dipendenti degli studi professionali e quindi la necessità di dare spazio, prima di tutto, alla prevenzione, anche di tipo odontoiatrico; vi sono quindi delle obiettive difficoltà di rispettare la rigidità degli attuali parametri così come indicati dal Decreto.
Peraltro già nel piano sanitario 2007 Cadiprof aveva previsto la copertura di spese odontoiatriche in collaborazione con l’ANDI, la primaria Associazione di categoria con oltre 20.000 iscritti, associata a Confprofessioni.
Per quanto riguarda la non autosufficienza, che costituisce una problematica sociale di crescente rilievo, il nostro punto di vista è quello di chi opera con una platea giovane e non può che prevedere e preparare un futuro verso questo rischio; è quindi importante non limitarsi ad un semplice intervento di sostegno assistenziale e socio-sanitario,
quanto prevederne il collegamento con la previdenza complementare da disciplinare a livello contrattuale.
Distorsioni nel trattamento fiscale
In merito al trattamento fiscale in capo al lavoratore dipendente l’art. 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro a casse, aventi fine esclusivamente assistenziale, non concorrono a formare il reddito. Ciò fino all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 197-199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ne ha ridefinito le disposizioni prevedendo che il beneficio fiscale sussiste se le suddette Casse rispettano gli ambiti di intervento previsti dal decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e che, a partire dal 2010, tali ambiti di intervento si intendono rispettati a condizione che le casse attestino di aver erogato prestazioni coincidenti con quelle dei Fondi sanitari integrativi del S.s.n. nella misura non inferiore del 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.
Se da un lato i rimborsi effettuati dalla Cassa ai lavoratori iscritti, a fronte di spese sanitarie, non danno luogo a un reddito imponibile da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore; dall’altro, la normativa sui rimborsi per prestazioni di tipo socio-sanitario e sociale non si presenta sufficientemente chiara essendo riconducibile alla fattispecie la sola circostanza che sarebbero redditi di lavoro dipendente anche i “compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro”.
Una evidente disparità di trattamento che potrebbe penalizzare gli interventi previsti di welfare contrattuale, laddove essi siano esclusivamente di tipo rimborsuale, a soddisfacimento parziale di oneri direttamente sostenuti dal lavoratore in questione.
Chiediamo un intervento normativo nel merito, di chiarimento e definizione delle problematiche sopra esposte.
|