| Newsletter Confprofessioni N.11 |
meneinfiscoATTENZIONE ALLA RITENUTA D’ACCONTO :::: LEGGIMI ANCHE SUL BLOGUna sentenza della Cassazione obbliga il professionista a pagare il tributo del cliente.
Avvicinandosi a grandi passi l’annuale scadenza della dichiarazione dei redditi, occorre che noi professionisti si faccia una certa attenzione, non solo ai soliti oneri deducibili dal reddito (contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori) od agli oneri detraibili dalle imposte (assicurazioni vita, interessi mutui abitazione principale, spese mediche ecc), ma anche e soprattutto alle ritenute d’acconto che abbiamo subito. La Cassazione, con sentenza n. 14033 del 16.06.2006, ha stabilito che una ritenuta d’acconto che il professionista ha subito, ma che non risulta al Fisco reperita negli archivi dell’anagrafe tributaria come versata, e nemmeno dichiarata nell’apposito modello di dichiarazione dei sostituiti d’imposta, da colui che detta ritenuta ha effettuato nei confronti del professionista, non può essere dedotta. La Suprema Corte ha invece affermato che in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto all’Erario, da parte del sostituto d’imposta, “il soggetto obbligato al pagamento del tributo è, comunque, anche il sostituito” (professionista). Di conseguenza, qualora quest’ultimo abbia detratto dall’imposta, nella propria dichiarazione dei redditi, la somma corrispondente alla ritenuta alla fonte non versata dal sostituto, l’ufficio può legittimamente recuperarla a tassazione. Tenete in evidenza che all’Agenzia delle Entrate hanno ben presente la sentenza, e cominciano ad farne un uso generalizzato, alla faccia della crisi economica. |
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